Termini e Condizioni
CONDIZIONI DI VENDITA SKI AREA VERENA
Art. 1 - NORME GENERALI -
L’ambiente di montagna nel quale vi trovate e le mutevoli condizioni naturali o artificiali che lo caratterizzano, nonché la pratica dello sci e/o snowboard, costituiscono un rischio connaturato alla natura stessa dell’attività.
L’acquisto del biglietto e l’utilizzo degli impianti implicano la conoscenza di tali eventualità e l’accettazione di tutte le condizioni previste nelle presenti condizioni di vendita.
Non sarà possibile, per i clienti, rivalersi per infortuni derivanti da incidenti determinati da una qualunque delle seguenti ipotesi, che si indicano a titolo esemplificativo:
- mutevoli condizioni meteorologiche;
- variazioni di pendenza del terreno;
- condizioni della neve (ghiacciata, bagnata, ecc.)
- condizioni della superficie del terreno (punti non innevati, pietre, dossi, rami o buche);
- impatto con le strutture degli impianti di risalita;
- collisione con altri sciatori;
- imprudenza dello sciatore;
- percorrenza di piste chiuse e/o fuori pista.
Art. 2 - PERIODO DI ESERCIZIO -
Il periodo di inizio e termine delle stagioni invernali ed estive è fissato ad insindacabile giudizio della nostra società, stabilito in forza delle condizioni climatiche, dello stato delle piste, dell’innevamento e delle esigenze tecniche di manutenzione degli impianti.
Quando sia imposto da inderogabili esigenze tecniche e/o da cause di forza maggiore, l’esercizio potrà essere sospeso in qualsiasi momento, in tutto o in parte.
Quanto sopra anche con riferimento a quanto disposto dal “D.M. 8 marzo 1999 - Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneodei veicoli -”.
Art. 3 - ORARIO DI ESERCIZIO -
L’orario di esercizio degli impianti è stabilito dalle ore 8.30 alle ore 16.30
Per esigenze tecniche, di servizio, di sicurezza e/o di forza maggiore, tale orario potrà subire variazioni, anche senza preavviso, nel corso della giornata.
Art. 4. - OPERATIVITA’ DEGLI IMPIANTI -
Il numero ed il tipo di impianti da mettere in esercizio sarà giornalmente stabilito dalla nostra società e potrà subire variazioni anche nel corso della giornata, anche senza preavviso, per esigenze tecniche, di servizio, di sicurezza e/o di forza maggiore.
Art. 5 - MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI -
Gli utenti dovranno fare uso degli impianti osservando la massima diligenza ed attenzione in modo
da non costituire pericolo per sé o per gli altri.
Gli impianti dovranno essere utilizzati in conformità alle disposizioni di legge osservando in particolare con il massimo scrupolo tutte le prescrizioni e le segnalazioni, indicate sugli appositicartelli o avvisi posti nelle stazioni e sui tracciati degli impianti.
Gli utenti saranno tenuti a risarcire tutti i danni diretti ed indiretti causati per loro colpa o dolo alle persone, agli impianti od alle cose di proprietà della nostra società e dei terzi.
Nel caso di condizioni atmosferiche avverse (vento forte o tendenze a raffiche persistenti), il servizio potrebbe subire rallentamenti o sospensioni e, di conseguenza l’utente deve essere consapevole che il tempo impiegato per la risalita e/o la discesa potrà aumentare anche sensibilmente. Quanto sopra anche con riferimento a quanto disposto dal “D.M. 8 marzo 1999 - Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneodei veicoli -”.
In particolare, ai sensi dell’art. 4.3.5, il servizio di trasporto della Seggiovia Esaposto” Forte Verena” sarà sospeso ogniqualvolta il vento raggiunga intensità tale da costituire pericolo per l’esercizio e, comunque, quando l’intensità supera quella del c.d. “vento massimo di esercizio”.Il servizio di trasporto sarà, inoltre, sospeso, qualora si verifichino condizioni atmosferiche che pregiudichino la sicurezza del funzionamento ovvero il vento spiri con intensità in sensibile aumento o a raffiche che facciano temere oscillazioni pericolose per i veicoli o per le funi.
Per tale motivo, costituente causa di forza maggiore, il costo di acquisto del biglietto di andata e ritorno ovvero dello skipass non potrà essere rimborsato
Tenendo conto che l’utilizzo di seggiovie e sciovie presuppone da parte dell’utente la predisposizione e/o la capacità all’esercizio della pratica sportiva, oltre al possesso dei requisiti di idoneità fisica adeguati, è fatto divieto a coloro che non siano, anche solo temporaneamente, nelle suddette idonee condizioni di fare uso di tali impianti.
Pertanto la nostra società si riserva di inibire l’utilizzo di impianti a persone che per la loro palese inidoneità quali mutilazioni, condizioni fisiche o mentali, stato di ubriachezza e altri motivi non appaiono in grado di servirsene senza pericolo.
E’ proibito il trasporto di cose, materiali ed attrezzature all’infuori di quelle strettamente indispensabili all’esercizio delle pratiche sportive autorizzate nel comprensorio sciabile; quindi lanostra società non assume alcuna responsabilità relativa a danneggiamenti, distruzioni o sottrazioni di cose ammesse al trasporto, siano o no al seguito od in possesso della persona trasportata.
In caso di incidenti, infortuni o quando si vengano comunque a riscontrare situazioni di pericolo o semplicemente anche al fine di prevenirle, l’interessato, o se questi non è in condizioni di farlo, tutti coloro che ne hanno scienza o conoscenza, devono immediatamente segnalare il fatto al personale addetto affinché possano essere predisposte nel minore tempo possibile tutte le opportune misure.
E’ fatto tassativo divieto di fare uso degli impianti, ancorché in movimento, quando siano apposte segnalazioni di impianto chiuso e, quando l’accesso ai punti di partenza sia chiuso al pubblico e nonsia vigilato dall’apposito personale di controllo.
Coloro che contravvengono alle norme di cui sopra, saranno ritenuti responsabili di tutte le conseguenze e dei danni diretti o indiretti da loro causati.
Art. 6 - MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE PISTE DA DISCESA
La battitura delle piste è effettuata nei tempi e nei modi stabiliti dalla nostra società a suoinsindacabile giudizio. .
Le piste chiuse per motivi tecnici o di sicurezza sono indicate con appositi cartelli segnaletici e ne èvietata la percorrenza.
Il servizio di soccorso sorveglia soltanto le piste aperte e tracciate.
Ogni sciatore è tenuto all’osservanza dei cartelli indicatori situati lungo le piste.
La nostra società non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripistaanche se serviti dagli impianti medesimi.
E’ vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve.
E’ fatto tassativo divieto di far uso di slitte o mezzi motorizzati e ski-bob di qualsiasi tipo, anche apiste chiuse.I trasgressori dovranno rispondere di eventuali danneggiamenti alla superficie delle piste e dei piùgravi danni eventualmente causati agli sciatori.
E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
La classificazione delle piste in base al loro grado di difficoltà – nero, rosso e blu – è indicativo delledifficoltà che le stesse presentano, pertanto lo sciatore deve giudicare se la sua perizia gli consente di servirsene senza subire o provocare incidenti.Lo sciatore deve tenere in ogni caso una condotta che, in relazione alle caratteristiche della piste edalla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria ed altrui.
Potrebbero essere presenti sui tracciati motoslitte di servizio.Gli sciatori dovranno dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti e dovranno consentire la loro agevole e rapida circolazione.
Tutti i minori di anni 14 hanno l’obbligo di utilizzo del casco protettivo - legge 24 dicembre 2003 –n. 363 – art. 8.Il responsabile della violazione della disposizione e’ soggetto ad una sanzione amministrativa variabileda 30 a 150 euro.
Art. 7 - GARE E MANIFESTAZIONI -
In occasione di gare o manifestazioni la nostra società si riserva la facoltà di chiudere al pubblicodeterminati percorsi, piste, aree e locali necessari al regolare svolgimento di esse, per il temponecessario alla loro effettuazione.In tali circostanze determinati impianti potranno essere destinati ad uso esclusivo o prioritario degliatleti e del personale interessato.
Per tutte le gare o manifestazioni di qualsiasi tipo la nostra società si limita a mettere a disposizionedegli organizzatori attrezzature e materiali di proprietà, senza peraltro assumere qualsiasi responsabilità od onere sia nei confronti dei partecipanti che di terzi.Agli organizzatori farà pertanto carico l’obbligo di predisporre ogni opportuna misura atta a garantireil regolare svolgimento delle gare e manifestazioni, riducendo allo stretto indispensabile e per il minoretempo possibile le limitazioni che dovranno essere imposte ai normali utenti.
Nell’eventualità di organizzazione da parte di terzi di qualsiasi prestazione o servizio, laresponsabilità della nostra società è strettamente limitata al solo esercizio degli impianti di risalita,rimanendo ogni altra responsabilità a totale carico degli organizzatori.
Art. 8 - TARIFFE E BIGLIETTI -
Tutte le tariffe sono - di norma - applicabili per tutta la stagione di competenza.Esse potranno, tuttavia, essere modificate in qualsiasi momento quando abbiano a verificarsi
particolari e sensibili variazioni del costo di gestione degli impianti.
L’acquisto del biglietto dà unicamente diritto ad utilizzare gli impianti corrispondenti, per le tariffe indicate, nel giorno o giorni di validità previsti .
Il Cliente deve verificare, al momento del ritiro dello skipass,la rispondenza degli stessi alla sua richiesta.Non è possibile, infatti, cambiare successivamente o prolungare la durata delle tessere già acquistate.
Non compete alcun rimborso o risarcimento nemmeno parziale in caso di tempi di attesa perl’accesso agli impianti, dovute a qualsiasi motivo, né in caso di interruzioni del funzionamento deglistessi dovuto a cause tecniche od atmosferiche, né per mancato utilizzo degli impianti a causa di eventiche non siano imputabili a colpa grave della nostra società.
I biglietti che danno diritto all’uso di più impianti di trasporto a fune si intendono usufruibili sugliimpianti in funzione al momento del loro utilizzo e non danno diritto a rimborsi o risarcimenti di alcungenere nel caso in cui uno o più impianti non siano in esercizio per esigenze tecniche stabilite dallanostra società, a suo insindacabile giudizio, o per cause di forza maggiore.
Quando il trasporto viene eseguito senza pagamento di corrispettivo, si intende fatto a puro titolo diliberalità e viene pertanto effettuato senza l’assunzione di alcun impegno o responsabilità.
Tutti i biglietti sono strettamente personali e non cedibili.Ogni abuso comporterà il ritiro immediato del biglietto e l’applicazione delle sanzioni di legge.
I biglietti, quali documenti di trasporto, assolvono la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30.06.1992) e vanno conservati per tutta la durata del trasporto.
L’utilizzo dei biglietti presuppone la conoscenza e l’accettazione delle condizioni di vendita.
Art. 9 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE -
Tutte le tariffe non ordinarie e cioè tutte quelle che godono di agevolazioni speciali connesse allaresidenza, all’età o ad altre motivazioni, potranno essere applicate solo su esibizione di idonea documentazione comprovante in modo inequivocabile la sussistenza dei requisiti richiesti per godere delle agevolazioni stesse. In particolar modo per la residenza con carta d’identità , per l’età tessera sanitaria o carta d’identità. Altre motivazioni con documenti comprovanti il diritto alla scontistica.
Art. 10 - CONTROLLI -
I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi dell’impianto.I biglietti riscontrati irregolari o trovati non in possesso dell’avente diritto verranno immediatamente edefinitivamente ritirati, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dallalegge.
La documentazione attestante il diritto a tariffe agevolate, potrà essere richiesta, oltre che alle casse,anche dal personale addetto al controllo degli impianti o da ispettori della società.
Art. 11 - FURTI O SMARRIMENTI -
Nessun tipo di biglietto viene rimborsato, neppure parzialmente, nel caso in cui l’acquirente non possa usufruirne per qualsiasi motivo.
Parimenti nessun rimborso o sostituzione viene effettuato in caso di smarrimento, distruzione o deterioramento, fatta eccezione per i biglietti deteriorati ma ancora identificabili che dovranno esserepresentati alla casse per la sostituzione.